PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA
CONSULENZA ALLA PERSONA
L’intensificarsi dello scambio di informazioni fiscali a livello internazionale permette all’Agenzia delle Entrate di entrare in possesso dei dati reddituali e patrimoniali detenuti all’estero relativi ai soggetti fiscalmente residenti in Italia. Se in seguito a controlli, questi dati risultano non comunicati al Fisco Italiano (e di conseguenza non soggetti a relative imposte) L’Agenzia delle Entrate avvia un procedimento di accertamento a carico del contribuente per il recupero delle imposte evase, aggravate da sanzioni e interessi.
​Per facilitare il rientro dei capitali esteri non dichiarati al fisco italiano, in termini di riduzione delle sanzioni sia fiscali che penali a carico del contribuente, esistono due strumenti.
La Collaborazione Volontaria (Voluntary bis) è una procedura tributaria volta ad agevolare la regolarizzazione dei capitali esteri non dichiarati, a fronte del versamento di sanzioni particolarmente ridotte, nonché del pagamento delle eventuali imposte evase. La procedura di sanatoria comporta anche la non punibilità per i collegati reati tributari e per il riciclaggio. Si può aderire fino al 31 luglio 2017
La Collaborazione Volontaria (Voluntary bis) è una procedura tributaria volta ad agevolare la regolarizzazione dei capitali esteri non dichiarati, a fronte del versamento di sanzioni particolarmente ridotte, nonché del pagamento delle eventuali imposte evase. La procedura di sanatoria comporta anche la non punibilità per i collegati reati tributari e per il riciclaggio. Si può aderire fino al 31 luglio 2017
VOLUNTARY DISCLOSURE (BIS)
VOLUNTARY DISCLOSURE (BIS)
Soggetti interessati
Violazioni sanabili
Richiesta di accesso
Possono accedere i contribuenti che detengono patrimoni o attività finanziarie all’estero alla data del 30 settembre 2016 e che non hanno provveduto a dichiararli in violazione della normativa in materia valutaria (art. 4, D.L. n. 167/1990).
Il beneficio interessa tutti i soggetti tenuti al monitoraggio fiscale: persone fisiche, società semplici, enti non commerciali, trust nonché gli altri soggetti assimilati (art. 5 TUIR), residenti in Italia.
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Non possono, invece, accedere alla procedura i contribuenti che hanno avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento o di procedimenti penali, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura.
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La richiesta di accesso alla voluntary disclosure è attivata a seguito dell’inoltro di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate. Tale richiesta non può essere proposta più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.
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L’integrazione dell’istanza, i documenti e le informazioni devono essere presentati entro il 30 settembre 2017.
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Non assicura l'anonimato, né la preclusione ad utilizzare le informazioni comunicate a sfavore del contribuente e di terzi soggetti.
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Monitoraggio fiscale
Imposte sui redditi e relative addizionali
Imposte sostitutive
IRAP
IVA
Dichiarazione dei sostituti d’imposta.
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L'emersione deve necessariamente riguardare tutti i periodi di imposta per i quali non siano scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione delle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale.
Il Ravvedimento operoso è uno strumento permanente e non limitato alla detenzione di capitali all’estero. Consente al contribuente di riconoscere le proprie violazioni tributarie, sanandole col pagamento di sanzioni ridotte. Essendo un rimedio generale, anche l’omessa dichiarazione dei capitali esteri può essere regolarizzata.
Il Ravvedimento operoso è uno strumento permanente e non limitato alla detenzione di capitali all’estero. Consente al contribuente di riconoscere le proprie violazioni tributarie, sanandole col pagamento di sanzioni ridotte. Essendo un rimedio generale, anche l’omessa dichiarazione dei capitali esteri può essere regolarizzata.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO È CONSENTITO A TUTTI I CONTRIBUENTI ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DI
IMPOSTA DOVUTA
INTERESSI
SANZIONE RIDOTTA